Accesso Civico
Accesso civico e accesso generalizzato
-
Servizio attivo
A chi è rivolto
- l’accesso civico che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che
l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del decreto trasparenza;
- l’accesso generalizzato che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni
detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli
sottoposti al regime di riservatezza.
l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del decreto trasparenza;
- l’accesso generalizzato che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni
detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli
sottoposti al regime di riservatezza.
Descrizione
L’accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, resta disciplinato da
tali norme; il Comune ne dà attuazione in conformità a tali disposizioni ed a quelle regolamentari
appositamente adottate con delibera del C.C n. 60 del 17/11/1997, modificato con delibera del CC. N.69 del
22/12/1997.
2. La finalità dell’accesso documentale ex legge n. 241/1990 è quella di porre i soggetti interessati in grado
di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l’ordinamento attribuisce loro
a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. L’accesso documentale opera sulla base di
norme e presupposti diversi da quelli afferenti l’accesso civico (generalizzato e non).
3. Il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello civico, è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse
di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di
promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; la legge n. 241/1990 esclude perentoriamente l’utilizzo
del diritto di accesso al fine di sottoporre l’Amministrazione ad un controllo generalizzato.
tali norme; il Comune ne dà attuazione in conformità a tali disposizioni ed a quelle regolamentari
appositamente adottate con delibera del C.C n. 60 del 17/11/1997, modificato con delibera del CC. N.69 del
22/12/1997.
2. La finalità dell’accesso documentale ex legge n. 241/1990 è quella di porre i soggetti interessati in grado
di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l’ordinamento attribuisce loro
a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. L’accesso documentale opera sulla base di
norme e presupposti diversi da quelli afferenti l’accesso civico (generalizzato e non).
3. Il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello civico, è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse
di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di
promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; la legge n. 241/1990 esclude perentoriamente l’utilizzo
del diritto di accesso al fine di sottoporre l’Amministrazione ad un controllo generalizzato.
Come fare
L’istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell’amministrazione digitale». Pertanto, ai
sensi dell’art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide se:
a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un
certificatore qualificato;
b) l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la
carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
d) trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché
le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via
telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 (CAD), e ciò sia
attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
2. Resta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici
e che laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445).
3. Se l’istanza ha per oggetto l’accesso civico “semplice” deve essere presentata al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, i cui riferimenti sono indicati nella Sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Comune. Ove tale istanza venga presentata ad
altro ufficio del Comune, il responsabile di tale ufficio provvede a trasmetterla al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza nel più breve tempo possibile.
4. Nel caso di accesso generalizzato, l’istanza va indirizzata, in alternativa9:
- all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- all’Ufficio relazioni con il pubblico (ove istituito);
- all’ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
istituzionale.
5. L’istanza di accesso civico non richiede motivazione alcuna.
6. Tutte le richieste di accesso pervenute all’Amministrazione locale dovranno essere registrate in ordine
cronologico presso ogni settore, con indicazione:
- dell’ufficio che ha gestito il procedimento di accesso;
- dei controinteressati individuati;
- dell’esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o differire l’accesso nonché l’esito
di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai controinteressati
7. Il RPCT può chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull’esito delle istanze.
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell’amministrazione digitale». Pertanto, ai
sensi dell’art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide se:
a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un
certificatore qualificato;
b) l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la
carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
d) trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché
le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via
telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 (CAD), e ciò sia
attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
2. Resta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici
e che laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445).
3. Se l’istanza ha per oggetto l’accesso civico “semplice” deve essere presentata al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, i cui riferimenti sono indicati nella Sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Comune. Ove tale istanza venga presentata ad
altro ufficio del Comune, il responsabile di tale ufficio provvede a trasmetterla al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza nel più breve tempo possibile.
4. Nel caso di accesso generalizzato, l’istanza va indirizzata, in alternativa9:
- all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- all’Ufficio relazioni con il pubblico (ove istituito);
- all’ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
istituzionale.
5. L’istanza di accesso civico non richiede motivazione alcuna.
6. Tutte le richieste di accesso pervenute all’Amministrazione locale dovranno essere registrate in ordine
cronologico presso ogni settore, con indicazione:
- dell’ufficio che ha gestito il procedimento di accesso;
- dei controinteressati individuati;
- dell’esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o differire l’accesso nonché l’esito
di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai controinteressati
7. Il RPCT può chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull’esito delle istanze.
Cosa serve
Compilare uno dei moduli di seguito allegati
Cosa si ottiene
La pubblicazione del documento, dell'informazione e del dato che non risulta pubblicato
Tempi e scadenze
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di
trenta giorni (art. 5, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del
relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di
comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli
stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
2. In caso di accoglimento, l’ufficio competente di cui all’art. 5 del presente Regolamento provvede a
trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza
riguardi l’accesso civico, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al
richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
3. Qualora vi sia stato l’accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l’opposizione del
controinteressato, il Comune è tenuto a darne comunicazione a quest’ultimo. I dati o i documenti richiesti
possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa
comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare
eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo.
4. Nel caso di richiesta di accesso generalizzato, il Comune deve motivare l’eventuale rifiuto, differimento o
trenta giorni (art. 5, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del
relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di
comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli
stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
2. In caso di accoglimento, l’ufficio competente di cui all’art. 5 del presente Regolamento provvede a
trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza
riguardi l’accesso civico, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al
richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
3. Qualora vi sia stato l’accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l’opposizione del
controinteressato, il Comune è tenuto a darne comunicazione a quest’ultimo. I dati o i documenti richiesti
possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa
comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare
eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo.
4. Nel caso di richiesta di accesso generalizzato, il Comune deve motivare l’eventuale rifiuto, differimento o
Costi
Non ci sono costi
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Segreteria e Protocollo
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 06/08/2024 10:48:59
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