Formazione della lista di leva dei giovani nati nell'anno 2008

IL SINDACO Visti gli artt. 34,35 e 36 del D.P.R. 14/02/1964, n° 237, INFORMA 1) I giovani legalmente domiciliati in questo Comune, nati tra il 01 gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2008 sono obbligati a presentare entro il mese corrente, a questo...
Data:

1 gennaio 2025

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2 min

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IL SINDACO

Visti gli artt. 34,35 e 36 del D.P.R. 14/02/1964, n° 237,

INFORMA

1) I giovani legalmente domiciliati in questo Comune, nati tra il 01 gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2008 sono obbligati a presentare entro il mese corrente, a questo Ufficio Leva Comunale, domanda per la loro iscrizione nelle liste di leva. Ove tale domanda non sia fatta personalmente di giovani anzidetti, hanno l’obbligo di farla i genitori o tutori.

2) Agli atti di cui sopra, sono legalmente domiciliati nel Comune:
a) i giovani dei quali il padre, o in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, anche se essi dimorano altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l’ultimo domicilio nel comune;
b) i giovani ammogliati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvo che giustifichino di avere legale domicilio;
c) i giovani ammogliati domiciliati nel comune sebbene il padre, o in mancanza di questo la madre, abbia altrove domicilio;
d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
e) i giovani nati o residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro comune;
f) i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o non residenti nel comune.
E’ considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all’estero il comune ove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il comune di Roma.

3) Saranno iscritti d’ufficio i giovani domiciliati nel Comune la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici e che siano reputati notoriamente di età che li rende soggetti alla leva. Parimenti saranno iscritti i giovani che, per l’età presunta, si presenteranno spontaneamente all’iscrizione o vi saranno soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore. Essi saranno cancellati dalla lista di leva se, prima della loro incorporazione, risulteranno di età minore di quella presunta.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio comunale di leva.

Il Sindaco
F.to Dott. Antonino CARERI


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Ultimo aggiornamento pagina: 06/12/2024 10:07:23

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