Descrizione
Si informano i contribuenti che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2023, l’Amministrazione Comunale ha stabilito di avvalersi della facoltà dell’esercizio dell’opzione di non applicazione delle disposizioni dei commi 227 e 228 dell’art. 1 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 relative allo stralcio parziale dei debiti fino ai mille euro iscritti in carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
La deliberazione adottata è stata trasmessa all’Agenzia delle Entrate Riscossione in data 31/01/2023 come prescritto dalla normativa.
I carichi relativi a tributi, sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della Strada e altre entrate del Comune di Montanaro iscritti nei ruoli sopracitati non verranno, di conseguenza, ridotti automaticamente.
Si comunica altresì che il Consorzio di Area Vasta CB16, con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 2 del 24 gennaio 2023, immediatamente eseguibile, ha esercitato la medesima facoltà di non applicazione dell’annullamento automatico parziale di cui all’art. 1 comma 227 della Legge di Bilancio 2023 alle partite ex-TIA, anche con riferimento ad utenti del Comune di Montanaro.
Si sottolinea che l’adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo “stralcio parziale” consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l’adesione, previa istanza da presentare entro il 30 aprile 2023 all’Agenzia delle Entrate Riscossione, alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231 dell’art. 1 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 a prescindere dall’importo residuo.
Tale definizione agevolata, nel concedere al debitore sostanzialmente gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivamente dovuti, richiede comunque il pagamento della quota capitale, delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, entro il 31 luglio 2023. Il debito può anche essere rateizzato in un massimo di 18 rate, due delle quali da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.
Si precisa che la predetta definizione agevolata è applicabile esclusivamente alle partite attualmente gestite dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. Non trova pertanto applicazione con riferimento alle ingiunzioni fiscali ed agli accertamenti esecutivi concernenti la TARES e la TARI.
In allegato:
Delibera CC. n. 4 del 30/01/2023
Delib. Assemblea Consorzio Area Vasta CB16 n. 2 del 24.01.2023
La deliberazione adottata è stata trasmessa all’Agenzia delle Entrate Riscossione in data 31/01/2023 come prescritto dalla normativa.
I carichi relativi a tributi, sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della Strada e altre entrate del Comune di Montanaro iscritti nei ruoli sopracitati non verranno, di conseguenza, ridotti automaticamente.
Si comunica altresì che il Consorzio di Area Vasta CB16, con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 2 del 24 gennaio 2023, immediatamente eseguibile, ha esercitato la medesima facoltà di non applicazione dell’annullamento automatico parziale di cui all’art. 1 comma 227 della Legge di Bilancio 2023 alle partite ex-TIA, anche con riferimento ad utenti del Comune di Montanaro.
Si sottolinea che l’adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo “stralcio parziale” consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l’adesione, previa istanza da presentare entro il 30 aprile 2023 all’Agenzia delle Entrate Riscossione, alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231 dell’art. 1 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 a prescindere dall’importo residuo.
Tale definizione agevolata, nel concedere al debitore sostanzialmente gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivamente dovuti, richiede comunque il pagamento della quota capitale, delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, entro il 31 luglio 2023. Il debito può anche essere rateizzato in un massimo di 18 rate, due delle quali da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.
Si precisa che la predetta definizione agevolata è applicabile esclusivamente alle partite attualmente gestite dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. Non trova pertanto applicazione con riferimento alle ingiunzioni fiscali ed agli accertamenti esecutivi concernenti la TARES e la TARI.
In allegato:
Delibera CC. n. 4 del 30/01/2023
Delib. Assemblea Consorzio Area Vasta CB16 n. 2 del 24.01.2023
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Ultimo aggiornamento pagina: 05/10/2023 12:27:49