Il 7 marzo 2001 è entrato in vigore il D.P.R 445 del 28 dicembre 2000, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
I certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell'autenticazione della firma.
L'autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni firmate dall'interessato.
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili quando ci si rivolge ad un ufficio pubblico o ad un gestore di pubblico servizio esempio: uffici postali, gestori di energia elettrica, gestori di telecomunicazioni, Aziende del gas ecc., che abbiano la necessità di conoscere i dati personali o altri fatti per i quali l'autocertificazione è ammessa.
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
La pubblica amministrazione è obbligata ad accogliere le autocertificazioni per tutti i casi previsti, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.
Per avvalersi dell'autocertificazione è necessario compilare il modulo previsto che non è soggetto ad alcuna autenticazione, per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni); mentre per la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, occorre l'autentica della firma solo quando non sia contestuale ad una istanza.
L'autentica della firma avviene previa identificazione del dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante.
L'accertamento dell'identità personale del dichiarante può avvenire in uno dei seguenti modi:
a)conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;
b)esibizione di un valido documento di identità personale, munito di fotografia, rilasciato da una pubblica autorità.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, quando siano contestuali ad una istanza, non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.
In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
a) unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica);
b) firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta)
L'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo.
Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere corrisposta dal cittadino quando comprova che l'uso dell'atto è esente, per legge, dall'imposta.
(Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta di bollo: pensionistico, assegni familiari, leva militare, iscrizione liste di collocamento, ecc. )
L'autocertificazione può essere consegnata direttamente al pubblico ufficio oppure è possibile inviarla via fax, per posta o farla consegnare da altri.
L'autocertificazione è resa valida dalla firma dell'interessato.
Se necessario è possibile riunire tante autocertificazioni nello stesso modulo chiamato dichiarazione cumulativa.
Attenzione!
- I certificati medici, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti dall'autocertificazione
Tutti gli stati, fatti o qualità personali possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.
Attenzione!
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.
Attenzione a non effettuare dichiarazioni non veritiere.
L'amministrazione pubblica, può provvedere d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino.
E' evidente che le norme, semplificando l'azione amministrativa, vogliono anche creare fra Pubblica Amministrazione e cittadino, rapporti di fiduciosa collaborazione.
Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è, d'altra parte, punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.