La tenuta e la revisione delle liste elettorali sono disciplinate dal D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
L'Ufficio elettorale tiene ed aggiorna le liste elettorali che si distinguono in generali e sezionali.
La lista elettorale generale è l'elenco di tutti gli elettori del Comune. E' compilata in ordine alfabetico distinta per maschi e femmine, deve essere tenuta costantemente aggiornata a seguito delle nuove iscrizioni, aggiornamenti e cancellazioni.
La lista sezionale è l'elenco degli elettori che abitano in una determinata zona del Comune.Anche le liste sezionali sono distinte per maschi e femmine.
Tutti gli elettori della circoscrizione, risultati tali dall'indirizzo riportato sulle liste generali, sono assegnati alla stessa sezione.Le liste sezionali vengono ristampate ogni anno al fine di una più pratica gestione e ordine.
Anche i cittadini iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) sono iscritti nelle liste elettorali. Per gli stessi vi sono normative particolari al fine dell'esercizio del diritto di voto.
Le liste elettorali sono costantemente aggiornate e a questo fine sono previste delle revisioni a scadenza determinata e con procedure identiche in tutti i Comuni Italiani.
Con la revisione semestrale si procede alla iscrizione dei cittadini che raggiungono la maggiore età nel semestre successivo a quello in cui viene attuata la revisione ed inoltre si cancellano dalle liste i cittadini cancellati per irreperibilità.
Tale procedimento avviene due volte all'anno e si conclude rispettivamente a giugno ed a dicembre.
Con il procedimento della revisione dinamica si provvede, a scadenze determinate, nei mesi di gennaio e di luglio alle variazioni concernenti le cancellazioni dalle liste per morte, emigrazione, perdita del diritto elettorale ed alle iscrizioni per immigrazione, acquisto del diritto elettorale e alle incombenze relative al cambio di sezione a seguito di variazione di indirizzo.
Le stesse incombenze vengono effettuate con la revisione dinamica straordinaria in occasione delle consultazioni elettorali al di fuori della periodicità ordinaria.
- il rilascio delle liste elettorali e' regolamentato dall' art. 51 DPR 223/67, sostituito dall'art. 177, comma 5, del D.lgs. 196/2003 che, al comma 4 stabilisce che "le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, a carattere socio-assistenziale e per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso" ;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n° 56 del 25 marzo 2002, e' stato stabilito l'importo di euro 40,00 a titolo di rimborso spese per le operazioni di trasposizione dei dati informatici degli archivi elettorali su floppy disk o compact disk.
Il versamento suddetto potra' essere effettuato tramite c.c.p. n° 30842108 intestato al Comune di Montanaro, oppure tramite bonifico bancario intestato alla Banca SELLA - Coordinate bancarie - Codice Iban: IT 17 Q 03268 30640 0B2860471280.