L'albo dei Presidenti di Seggio è un elenco, costituito da cittadini iscritti alle liste elettorali che abbiano fatto apposita domanda, dal quale vengono nominati coloro che saranno chiamati a svolgere la funzione di Presidente di seggio in occasione di consultazioni elettorali.
Per poter svolgere la funzione di Presidente di Seggio elettorale è necessario, pertanto, essere iscritti nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di Seggio elettorale, tenuto presso la Corte d'Appello di Torino, ai sensi della legge 21 marzo 1990, n. 53.
L'Albo viene aggiornato annualmente dalla Corte d'Appello su segnalazione del Sindaco.
La nomina a Presidente di seggio elettorale viene fatta dal Presidente della Corte d'Appello di Torino entro il 30° giorno antecedente la data fissata per la consultazione.
La rinuncia alla nomina è possibile solo per gravi e giustificati motivi.La cancellazione può avvenire a seguito di richiesta del cittadino oppure su iniziativa della Corte d'Appello per gravi inadempienze.
Riferimenti normativi: Legge 21 marzo 1990, n. 53
L'albo degli scrutatori, istituito presso ogni Comune, è un elenco, costituito da cittadini iscritti alle liste elettorali che abbiano fatto apposita domanda, al fine di essere nominati scrutatori di seggio in occasione delle consultazioni elettorali.
La nomina a scrutatore di seggio elettorale viene effettuata dalla Commissione Elettorale in pubblica adunanza tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione e previa pubblicazione di apposito manifesto.
Vengono nominati un numero di nominativi pari a quello richiesto per la regolare composizione dei seggi ed inoltre si forma una graduatoria di nominativi necessari a sostituire gli eventuali rinunciatari.
La rinuncia alla nomina è possibile solo per gravi motivi e deve essere comunicata all'ufficio elettorale entro 48 dalla nomina per poter procedere alla sostituzione del rinunciatario.
Gli elettori iscritti all'Albo possono presentare domanda di cancellazione entro il 31 dicembre per giustificati motivi.
Riferimenti normativi: Legge 8 marzo 1989, n. 95