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  1. Albo presidenti di seggio
  2. Albo degli Scrutatori

Albo presidenti di seggio

 

Che cos'e'

L'albo dei Presidenti di Seggio è un elenco, costituito da cittadini iscritti alle liste elettorali che abbiano fatto apposita domanda, dal quale vengono nominati coloro che saranno chiamati a svolgere la funzione di Presidente di seggio in occasione di consultazioni elettorali.

Per poter svolgere la funzione di Presidente di Seggio elettorale è necessario, pertanto, essere iscritti nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di Seggio elettorale, tenuto presso la Corte d'Appello di Torino, ai sensi della legge 21 marzo 1990, n. 53.

L'Albo viene aggiornato annualmente dalla Corte d'Appello su segnalazione del Sindaco.

 

Requisiti per l'iscrizione

Per potersi iscrivere nell'Albo occorre:

  • Presentare domanda di iscrizione indirizzata al Sindaco del Comune entro il mese di ottobre di ogni anno. 
  • Essere iscritti presso le liste elettorali del Comune 
  • Avere un'età compresa fra i diciotto ed i settanta anni 
  • Essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore 
  • Non trovarsi in alcuna condizione ostativa previste alla legge 21 marzo 1990, n. 53. 
  • Fare richiesta di iscrizione indirizzata al Sindaco del Comune entro il mese di ottobre di ogni anno. 
 

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio.

  • I dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
  • Gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
  • I medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i medici condotti;
  • I Segretari Comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
  • I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Nomina

La nomina a Presidente di seggio elettorale viene fatta dal Presidente della Corte d'Appello di Torino entro il 30° giorno antecedente la data fissata per la consultazione.

La rinuncia alla nomina è possibile solo per gravi e giustificati motivi.La cancellazione può avvenire a seguito di richiesta del cittadino oppure su iniziativa della Corte d'Appello per gravi inadempienze.


Riferimenti normativi: Legge 21 marzo 1990, n. 53


 

Albo degli Scrutatori

 

Che cos'e'

L'albo degli scrutatori, istituito presso ogni Comune, è un elenco, costituito da cittadini iscritti alle liste elettorali che abbiano fatto apposita domanda, al fine di essere nominati scrutatori di seggio in occasione delle consultazioni elettorali.

 

Requisiti per l'iscrizione

Per potersi iscrivere all'Albo occorre:

  • Presentare domanda di iscrizione entro il mese di novembre di ogni anno 
  • Essere iscritti presso le liste elettorali del Comune 
  • Non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dalla legge 8 marzo 1989, n. 95 
  • Essere in possesso del diploma di licenza media inferiore

Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio:

  • coloro che alla data delle elezioni hanno superato il 70esimo anno di età; 
  • i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
  • gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i medici condotti; 
  • i Segretari Comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; 
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione

Nomina

La nomina a scrutatore di seggio elettorale viene effettuata dalla Commissione Elettorale in pubblica adunanza tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione e previa pubblicazione di apposito manifesto.
 
Vengono nominati un numero di nominativi pari a quello richiesto per la regolare composizione dei seggi ed inoltre si forma una graduatoria di nominativi necessari a sostituire gli eventuali rinunciatari.

La rinuncia alla nomina è possibile solo per gravi motivi e deve essere comunicata all'ufficio elettorale entro 48 dalla nomina per poter procedere alla sostituzione del rinunciatario.

Gli elettori iscritti all'Albo possono presentare domanda di cancellazione entro il 31 dicembre per giustificati motivi.


Riferimenti normativi:  Legge 8 marzo 1989, n. 95

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