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Commercio in sede fissa

 

Descrizione del servizio

Si tratta del commercio al dettaglio di beni esercitato stabilmente in locali aperti al pubblico.
L'attività, disciplinata dal Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, è svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.




Esistono tre tipi di esercizi commerciali:

  • esercizi di vicinato con una superficie di vendita non superiore a 150 mq. 
  • medie strutture di vendita con superficie di vendita compresa fra i 150 mq e i fino ai 1500 mq. 
  • grandi strutture di vendita con superficie di vendita superiore ai 1500 mq.  
 

Attualmente vi sono due settori merceologici: ALIMENTARI e NON ALIMENTARI.
 
La vendita degli alimentari è strettamente legata al possesso del REQUISITO PROFESSIONALE ed al "nullaosta igienico sanitario" per i locali.

 

Come esercitare

Le attività di apertura, trasferimento/ampliamento di sede e subingresso nella titolarità, relative agli esercizi di vicinato è soggetta a semplice comunicazione al Comune, utilizzando il modello ministeriale COM 1, scaricabile dal presente sito.
L'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve essere compilata e sottoscritta in triplice copia, con allegata la fotocopia della carta di identità di chi sottoscrive.
Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività copia della comunicazione recante il timbro del protocollo comunale, deve essere consegnata alla Camera di Commercio.

L'apertura di attività di medie e grandi strutture è soggetta ad autorizzazione comunale mediante la compilazione del modello COM 2.

 

Requisiti

Per svolgere l'attività commerciale occorre avere i requisiti morali e professionali.

I requisiti morali, necessari per l'attività sia nel settore alimentare che nel settore non alimentare sono:

  • non essere stati dichiarati falliti; 
  • non avere riportato condanna definitiva per delitto non colposo, per cui sia prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a 3 anni; 
  • non avere avuto una condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'economia, l'industria e il commercio; 
  • non avere riportato due o più condanne a pena detentiva o pecuniaria nel quinquennio precedente all'inizio dell'attività; 
  • non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione (sorveglianza speciale, divieto di soggiorno, obbligo di soggiorno);
 

I requisiti professionali per la vendita di generi del settore alimentare sono:
 

  • aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale istituito dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano; 
  • aver esercitato in proprio per almeno due anni nell'ultimo quinquennio l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; 
  • aver lavorato per almeno due anni nell'ultimo quinquennio presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare come dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione;
 

Modulistica

  1. MOD COM. 1 - Comunicazione esercizio di vicinato (da inoltrare in triplice originale)
  2. MOD COM. 2 - Domanda autorizzazione apertura medie e grande struttura (da inoltrare in triplice originale)
  3. MOD.COM. 5 - Comunicazione vendita per mezzo di apparecchi automatici (da inoltrare in triplice originale)
  4. MOD.COM. 6 - Comunicazione commercio elettronico (per corrispondenza, TV,web, ecc..) (da inoltrare in triplice originale)
  5. Comunicazione vendite promozionali 
  6. Comunicazione vendite straordinarie di liquidazione 
  7. Comunicazione saldi di fine stagione
 

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114

 

Documenti scaricabili:

  1. Aiuto
  2. Credits