Comune di Montanaro

Accesso agli atti

La legge 7 agosto 1990, n. 241 avente per oggetto: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni ed il regolamento comunale approvato, da ultimo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 22.12.1997, e avente per oggetto: "Regolamento in materia di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi" rappresentano gli strumenti per esercitare il diritto di accesso agli atti amministrativi.

 

Norme che regolano l'accesso:

Definizioni:

L'articolo 22 della legge n. 241 del 7.8.1990 provvede a precisare alcune definizioni quali:

  1. per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
  2. per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
  3. per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
  4. per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
  5. per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
 

Disposizioni regolamentari:

Il regolamento comunale fornisce le istruzioni per esercitare concretamente il diritto di accesso.

La richiesta di accesso, volta ad ottenere le informazioni, la visione degli atti e documenti amministrativi e l'estrazione di copia degli stessi, deve essere presentata al responsabile del procedimento di accesso di ciascuna unità organizzativa. La richiesta deve essere motivata.

L'accesso può avvenire in modo informale, ossia la richiesta può essere formulata verbalmente. Il richiedente deve essere identificato dal responsabile e deve fornire ogni informazione utile all'individuazione dell'atto o del documento.

La richiesta deve essere immediatamente esaminata.

 

L'accesso formale prevede la compilazione di apposito modulo predisposto dall'Amministrazione. Il responsabile deve provvedere a rispondere alla richiesta formale entro 30 giorni.

Il provvedimento di rigetto deve essere specificatamente motivato.

 

Il diritto di accesso esercitato mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi deve avvenire nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.

 

L'esame dei documenti è gratuito.

 

Il rilascio di copie, fatte salve del disposizioni in materia di bollo, dei diritti di ricerca e dei diritti di misura, è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione come di seguito riportati:

 

rimborso costi di riproduzione:

  • per ogni foglio formato A4 : €. 0,26;
  • per ogni foglio di dimensione superiore: €. 0,52
 

Il diritto di accesso esercitato dai Consiglieri comunali è gratito

 

Tutti gli atti formati dall'Amministrazione comunale sono pubblici, salvo quelli considerati segreti da una norma di legge e quelli ricadenti nella categoria di atti riservati, ai sensi degli articoli 28 29 del regolamento comunale, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

 

 
Testo del regolamento per accesso agli atti
 

 

Modulo richiesta accesso atti