La legge 7 agosto 1990, n. 241 avente per oggetto: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni ed il regolamento comunale approvato, da ultimo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 22.12.1997, e avente per oggetto: "Regolamento in materia di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi" rappresentano gli strumenti per esercitare il diritto di accesso agli atti amministrativi.
L'articolo 22 della legge n. 241 del 7.8.1990 provvede a precisare alcune definizioni quali:
Il regolamento comunale fornisce le istruzioni per esercitare concretamente il diritto di accesso.
La richiesta di accesso, volta ad ottenere le informazioni, la visione degli atti e documenti amministrativi e l'estrazione di copia degli stessi, deve essere presentata al responsabile del procedimento di accesso di ciascuna unità organizzativa. La richiesta deve essere motivata.
L'accesso può avvenire in modo informale, ossia la richiesta può essere formulata verbalmente. Il richiedente deve essere identificato dal responsabile e deve fornire ogni informazione utile all'individuazione dell'atto o del documento.
La richiesta deve essere immediatamente esaminata.
L'accesso formale prevede la compilazione di apposito modulo predisposto dall'Amministrazione. Il responsabile deve provvedere a rispondere alla richiesta formale entro 30 giorni.
Il provvedimento di rigetto deve essere specificatamente motivato.
Il diritto di accesso esercitato mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi deve avvenire nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
L'esame dei documenti è gratuito.
Il rilascio di copie, fatte salve del disposizioni in materia di bollo, dei diritti di ricerca e dei diritti di misura, è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione come di seguito riportati:
rimborso costi di riproduzione:
Il diritto di accesso esercitato dai Consiglieri comunali è gratito
Tutti gli atti formati dall'Amministrazione comunale sono pubblici, salvo quelli considerati segreti da una norma di legge e quelli ricadenti nella categoria di atti riservati, ai sensi degli articoli 28 29 del regolamento comunale, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.