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Imposta Comunale Immobili ICI

I.C.I - Imposta Comunale sugli immobili istituita con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Con l'emanazione del Decreto Legge 27.5.2008, n. 93, convertito in legge n. 126 del 24.07.2008, sono state apportate significative modifiche alla normativa ICI. In particolare è stata stabilita, a decorrere dall'anno di imposta 2008, l'esclusione dall'Imposta Comunale sugli Immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze considerate come tali nel Regolamento Comunale
L'esenzione vale anche per gli immobili che il Comune ha assimilato all'abitazione principale, con proprio regolamento, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 446/97, che, per il Comune di Montanaro, sono esclusivamente quelli posseduti da anziani  o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e a condizione che il fabbricato non risulti locato (art. 3, comma 56, L.662/96).
Rimangono soggetti all'imposta gli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9, per i quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di €. 103,29, rapportata al periodo di utilizzo.
Sin dall'anno 1994 il gettito complessivo dell'imposta viene destinato integralmente ai bilanci dei comuni che fissano, entro certi limiti, la misura delle aliquote e possono modificare l'importo della detrazione per l'abitazione principale.

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati.


Di seguito vengono riportate tutte le informazioni relative alle aliquote, al calcolo dell'importo e al pagamento dell'ICI 2011.
 

moduli ici
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PAGAMENTI

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE ICI

  1. Come pagare?
  2. Modalità e termini di scadenza pagamenti anno 2011
  3. Modalità di calcolo base imponibile: imposta fabbricati
  4. Modalità di calcolo base imponibile: imposta terreni
  5. Aree fabbricabili - precisazioni
  6. Requisiti per immobile inagibile
  7. Aliquote anno 2011
  8. Moduli dichiarazioni applicazione aliquote agevolate
  9. Regolamento I.C.I.
  10. Modalità applicazione ravvedimento operoso
  11. Istruzioni generali dichiarazione variazione ICI per l'anno 2010
  12. Termini di presentazione della dichiarazione ICI per l'anno fiscale 2010

Come pagare?

 

Dall'anno in corso la gestione dell'I.C.I. viene effettuata direttamente dal Comune con versamento su proprio conto corrente postale

 
  • Con bollettino postale appositamente predisposto e compilato in ogni sua parte, intestato a COMUNE DI MONTANARO - SERV. TES. ICI, conto corrente postale n. 9080870. Il bollettino sarà recapitato direttamente dall'Ufficio tributi all'indirizzo di residenza per i contribuenti che hanno già versato l'imposta negli anni precedenti. I contribuenti che non ricevono i bollettini o che devono versare l'I.C.I. per la prima volta, possono ritirare i moduli presso l'Ufficio Tributi Comunale durante l'orario di apertura al pubblico.
  • Con il Modello F24;
 
 
COME
DOVE
SPESE DI COMISSIONE
Bollettino postale
Uffici Postali
Normale bollettino postale
Modello F24
Sportelli bancari e Uffici Postali
Nessuna
 
 

Modalità e termini di scadenza pagamenti anno 2011

Si ricorda che, ai sensi del comma 166, art. 1 della L. 27/12/2006 n. 297 (Finanziaria 2007), il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
 

Non sono dovuti i versamenti di importo inferiore o uguale a euro 4,00 di imposta annua.
 

Il versamento dell'ICI complessivamente dovuta per l'anno in corso può essere effettuato scegliendo una delle due seguenti modalità :

  • IN DUE RATE, delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni in vigore l'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 17 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno applicando le aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso ed effettuando l'eventuale conguaglio sulla prima rata versata;
  • IN UNA SOLA RATA ANNUALE, da corrispondere entro il 16 giugno, calcolata applicando le aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso.
 

Per ogni informazione inerente il pagamento ci si può rivolgere all'Ufficio Tributi dalle ore 8,30 alle ore 10,30 dal Lunedì al Venerdì e dalle ore 16.30 alle ore 18,15 il Lunedì ed il Mercoledì. Telefono n. 011/9160102- int.9
 

 

Modalità di calcolo base imponibile: imposta fabbricati

Tabella per le modalità di calcolo

TIPOLOGIA DELL'IMMOBILE
CALCOLO DEL VALORE IMPONIBILE
Fabbricati in corso di costruzione
Valore di mercato della sola area edificabile.
Fabbricati con rendita catastale già attribuita oppure denunciati in catasto ma non ancora censiti
Il valore imponibile si determina rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicandola per i seguenti coefficienti:
- 100 per i fabbricati di cat. A e C (esclusi A/10 e C/1);
- 140 per i fabbricati di cat. B;
- 50 per i fabbricati di cat. A/10 e D;
- 34 per i fabbricati di cat. C/1;
Fabbricati esenti
Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'art. 7 D. Lgs. n. 504/1992. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni descritte negli articoli sopraddetti.

Art. 7 D. Lgs. n. 504/1992:

a) - gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis, D.P.R. n.601/1973;

d) - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;

f) - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) - i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge n. 104/1992, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
h) - i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge n. 984/1977;

i) - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Quest'ultima ipotesi di esenzione si intende applicabile nei casi di immobili utilizzati per le suddette attività, che non abbiano esclusivamente natura commerciale. L'art. 3 del Regolamento comunale vigente stabilisce che, tale esenzione compete a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale.
Fabbricati esclusi
A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con relative pertinenze considerate come tali nel Regolamento Comunale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, e A9.
 
CALCOLO DELL'IMPOSTA

L'AMMONTARE DELL'IMPOSTA SI DETERMINA IN QUESTO MODO:
 

Il valore imponibile si moltiplica per l'aliquota e si divide per 1000.

Per i fabbricati delle categorie catastali A1, A8 e A9, escluse dall'esenzione ICI introdotta dal Decreto-legge n.93/08, continua ad applicarsi la detrazione di euro 103,29 con l'applicazione dell'aliquota ordinaria (7‰).
 

L'imposta deve essere calcolata in proporzione alla quota e ai mesi di possesso dell'immobile; nel calcolo dei mesi, si considera mese intero anche il periodo pari almeno a 15 giorni.
 

 

Modalità di calcolo base imponibile: imposta terreni

TERRENI
CALCOLO DEL VALORE IMPONIBILE
Terreni agricoli (coltivati direttamente)
Reddito dominicale rivalutato del 25% x 75 = Valore imponibile.

Nel caso di terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, i primi euro 25.822,84 non sono soggetti ad imposta;

sulla parte eccedente, l'imposta è ridotta come segue:

- del 70% oltre euro 25.822,84 e sino a euro 61.974,83;
- del 50% oltre euro 61.974,83 e sino a euro 103.291,38;
- del 25% oltre euro 103.291,38 e sino a euro 129.114,22;
- sulla parte che eccede euro 129.114,22 non è ammessa riduzione.
Altri terreni agricoli (non coltivati direttamente)
Reddito dominicale rivalutato del 25% x 75 = Valore imponibile
Aree fabbricabili
Valore di mercato riferito alla data del 1° gennaio ovvero a quella di acquisto se successiva.
 

Aree fabbricabili - precisazioni

 

Con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 16.05.2008 è stato approvato il Progetto definitivo del Piano Regolatore Generale Comunale.
Pertanto per le aree edificabili in esso contenute, oggetto di comunicazione ai sensi dell'articolo 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già inviate ai proprietari in data 27/11/2007, Prot. n. 13377, il valore venale minimo, ai fini di imposizione ed accertamento ICI, deve essere applicato nella misura del 70% del normale valore;
 
Per individuare il valore minimo consultare l'allegato della delibera della G.C. n. 157 del 21.11.2007, sotto riportato.

Delibera Aree fabbricabili valori dal 2005 (deliberazione G.C. n. 15 del 28.1.2005);
Delibera Aree fabbricabili valori dal 2007 (deliberazione G.C. n. 157 del 21.11.2007); 

 

Requisiti per immobile inagibile

 

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione, sono riscontrabili nell'art.13 del Regolamento:

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
 

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:

 

strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;
strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
edifici per i quali il proprietario è in possesso di una perizia statica che confermi l'inadeguatezza statica del fabbricato e nel contempo lo stato di pericolo all'incolumità a cose e persone eventualmente ivi residenti;
edifici per i quali à stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o l'inabitabilità.

 

Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

 

La riduzione d'imposta sopra prevista verrà applicata dalla data di presentazione all'Ufficio Tributi della richiesta.

 

La dichiarazione di variazione deve essere presentata, ai sensi di legge, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui l'immobile è diventato inagibile o inabitabile.
 

 
 

Aliquote anno 2011

 
NUMERO
CASISTICA DEGLI IMMOBILI
ALIQUOTA (per mille)
DETRAZIONE (in Euro)
1
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA
 7
2
UNITA' IMMOBILIARI DI CATEGORIA A/1, A/8, e A/9 ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE PREVISTE DALL'ART.4 DEL REGOLAMENTO
 4,9
103,29
3
UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO DA ANZIANO O DISABILE CHE ACQUISISCE LA RESIDENZA IN ISTITUTO DI RICOVERO O SANITARIO A SEGUITO RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI LOCATA
(Regolamento ICI,  articolo 5, comma 1) 
4,9
103,29
4
UNITA' IMMOBILIARE CONCESSE IN LOCAZIONE CON CONTRATTO REGISTRATO A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE, A SOGGETTI CHE HANNO SUBITO UNO SFRATTO ESECUTIVO, ESCLUSO IL CASO DI MOROSITA' COLPEVOLE, PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO;
(Regolamento ICI, articolo 8, comma 1, lett. a)
 
 4 (*)
--
5
UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA DA PROPRIETARI CHE ESEGUANO INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO DI UNITA' IMMOBILIARI INAGIBILI O INABITABILI o IMMOBILI DI INTERESSE ARTISTICO O ARCHITETTONICO, LOCALIZZATI NEL CENTRO STORICO;
Applicabile per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
(Regolamento ICI, articolo 8, comma 1, lett. b e
 articolo 1, comma 5 della Legge 27.12.1997, n. 449) 
 0,5 (*)
--
6
UNITA' IMMOBILIARE INAGIBILE, INABITABILE, DI FATTO NON UTILIZZATA
(Articolo 8 del D. Lgs. 504/92 e articolo 13 del Regolamento Comunale).
IMPOSTA RIDOTTA DEL 50%
 
 

(*) per usufruire delle suddette aliquote agevolate occorre presentare apposita autocertificazione predisposta dagli uffici comunali.
 
Dall' entrata in vigore del Decreto Legge n. 93/2008, convertito in legge 126/2008, l'imposta è abolita  sull'abitazione principale e sulle pertinenze indicate come tali dal regolamento Comunale, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Concetto di pertinenza:

 

Ai sensi dell'art. 59, 1° c., lett. d) del D. Lgs 446/97 e dell'art. 4 del Regolamento comunale, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box, la soffitta, la cantina, la tettoia.
Il garage o il box si considerano parti integranti dell'abitazione principale sino ad un massimo di due unità immobiliari.
 
Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto l'agevolazione di cui al comma 1, nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

 

 

Moduli dichiarazioni applicazione aliquote agevolate

 

Di seguito vengono riportati i moduli da inoltrare per poter usufruire delle aliquote agevolate:

 
 

Regolamento I.C.I.

E' possibile consultare e scaricare il regolamento dell'i.c.i.

 
 

Modalità applicazione ravvedimento operoso

 

E' possibile regolarizzare la propria posizione contributiva ,prima dell'avvio dell'attività di accertamento, procedendo al versamento nei tempi e modi sottoindicati:

- Se il versamento avviene entro 30 gg. dalla scadenza, sui bollettini ordinari, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 2,50% e interessi dello 0,004% giornaliero.

- Se il versamento avviene entro 1 anno dalla scadenza, sui bollettini ordinari (con caratteri di colore rosso), si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 3% e interessi dello 0,008% giornaliero.

Attenzione!

L'art. 1, comma 20, della Legge di stabilità 2011 (in precedenza definita Legge Finanziaria), cioè la le Legge n. 220 del 13.12.2010 (pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21/12/2010) ha aumentato le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18.12.1997.
Pertanto le nuove sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso, per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 e quindi dal pagamento dell'acconto 2011, sono le seguenti:

-       entro un mese dalla scadenza: sanzione del 3% dell'imposta dovuta e non versata più gli interessi legali rapportati ai giorni di ritardo (1,5% annuo, 0,004 giornaliero);
-       entro un anno dalla scadenza: sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta e non versata più gli interessi legali rapportati ai giorni di ritardo (1,5% annuo, 0,004 giornaliero). 
 
 

 
 

Istruzioni generali dichiarazione variazione ICI per l'anno 2010

 

La dichiarazione di variazione ICI per l'anno 2010 deve essere presentata solo quando le modifiche, che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta, sono relative a riduzioni d'imposta e nei casi in cui tali variazioni non sono immediatamente acquisibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. 
 
In pratica, la dichiarazione ICI non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche attraverso il modello unico informatico (MUI). Tale modello rappresenta un obbligo da parte dei notai e viene utilizzato per la registrazione, trascrizione ed iscrizione nei registri immobiliari, nonché per la voltura catastale relativa agli immobili stessi.

L'utilizzo del MUI da parte dei notai è obbligatorio per gli atti di compravendita di immobili e per gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. In tutti questi casi la dichiarazione ICI non deve essere presentata. 

Viceversa la dichiarazione deve essere presentata nei seguenti casi:


  • Immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzatoli MUI;
  • immobili per i quali il Comune non può acquisire dalla banca dati catastale le informazioni necessarie per il pagamento dell'imposta;
  • l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali; 
  • l'atto ha riguardato un'area fabbricabile; 
  • il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa; 
  • l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; 
  • l'immobile ha perso o acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI
  • l'immobile ha perso o acquisito la caratteristica della ruralità; 
  • l'immobile è stato oggetto di procedura DOCFA; 
  • l'immobile è di interesse storico o artistico; 
  • l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria, nell'ambito di procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, ecc. 

 
Per un'elencazione esaustiva dei casi in cui la dichiarazione va presentata si rimanda alle Istruzioni per la compilazione predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
 
La dichiarazione I.C.I. deve essere presentata, limitatamente agli immobili siti nel Comune di Montanaro, se si rientra in uno dei casi sopraindicati e solo se tali casistiche di variazione si sono verificate nel corso del 2010.
 
Deve essere utilizzato il modello approvato con Decreto 12.05.2009 che può essere ritirato presso l'ufficio tributi o scaricato da questo sito.

Il modello, compilato in triplice copia (originale per il Comune, copia per il contribuente e copia per l'elaborazione meccanografica), deve essere indirizzato al Comune di Montanaro - Ufficio Tributi e consegnato in uno dei seguenti modi: 

  • con spedizione a mezzo posta, con raccomandata senza ricevuta di ritorno; 
  • con consegna diretta all'ufficio succitato che restituisce la copia con la ricevuta.
 
 
 

Termini di presentazione della dichiarazione ICI per l'anno fiscale 2010

 

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.

Tali scadenze sono riassumibili come segue:
 

Scadenze
Contribuenti
2 maggio
per coloro che presentano il modello 730 al sostituto d'imposta
31 maggio
per coloro che presentano il modello 730 al CAF o professionista abilitato
30 giugno
per coloro che presentano il modello Unico cartaceo tramite una banca o un ufficio postale
30 settembre
per coloro che presentano il modello Unico per via telematica
 

 Si precisa che questa Amministrazione ritiene comunque regolari le dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 2011.

 
  1. Aiuto
  2. Credits